Kidsevolution Logo.round

Accordo di intermediazione tra le Parti e l’Agenzia

Premesso che

 

le persone minorenni possono lavorare in ambito artistico, pubblicitario e nel mondo dello spettacolo previo assenso/autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita su di loro la potestà genitoriale.

Tutto ciò premesso che

 

I genitori e/o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul bambino come sopra meglio indentificato, autorizzano l’Agenzia allo svolgimento dei seguenti servizi:

 

1 Servizi Autorizzati

I genitori e/o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul bambino come sopra meglio identificato, autorizzo sin da ora l’Agenzia a svolgere un servizio di intermediazione tra la famiglia del minore e il cliente/committente finale, al fine di procurare al predetto bambino la possibilità di partecipare a casting e selezioni di vario genere.

In particolare all’Agenzia, con la sottoscrizione del presente accordo, viene conferito l’incarico di:

  • – Promuovere l’immagine del minore, autorizzando sin da ora anche la pubblicazione di materiale fotografico o video che lo ritrae, attraverso tutti i canali di comunicazione, digitali e non, nessuno escluso.
  • – Negoziare e concordare con i clienti/committenti i compensi per i lavori prestati dal minore e per l’utilizzo delle riproduzioni foto e video del minore stesso.

A tal fine l’Agenzia di impegna a contattare i genitori e/o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul bambino per fornire informazioni su casting, provini ed audizioni.

 

2 Durata del servizio, priorità, esclusiva e recesso

Il presente contratto di intermediazione costituisce accordo di rappresentanza inizialmente non di esclusiva ma di priorità assoluta sui casting in comune con eventuali altre/i agenzie/agenti.

Questa condizione varierà nel momento in cui l’Agenzia Vi procurerà il primo lavoro o investirà nuovamente effettuando l’aggiornamento fotografico obbligatorio a proprie spese, nella misura di esclusiva per un anno. Tale esclusiva si rinnoverà automaticamente ad ogni procurato lavoro e/o aggiornamento fotografico successivo sempre per la durata di un anno.

Sarà sempre diritto dei genitori/tutori inviare disdetta, anche nel caso di scatto della citata esclusiva, rispettandone la condizione di completo divieto di attività come modello/attore indicati al punto 1 tramite agenzia/agenti concorrenti e diversi dall’Agenzia ClassEvolution.

L’erogazione del servizio avrà durata sino al compimento del 18° anno di età del minore ma potrà venire interrotto dal genitore della/del modella/o in qualsiasi momento, previa richiesta inoltrata all’Agenzia, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, email, ecc.). La disdetta avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione; a far data dal ricevimento la Società si impegna a non proporre più il minore alle selezioni aperte, riservandosi, tuttavia la facoltà, per il periodo di massimo tre mesi, di contattare il genitore e/o tutore per proposte inviate prima della comunicazione di recesso/disdetta. In ogni caso, il materiale fotografico in possesso dell’Agenzia non verrà restituito ma neppure utilizzato per ulteriori attività di promozione e sarà eliminato insieme ai documenti di identità.. L’agenzia a sua sola ed insindacabile discrezione provvederà ad annullare il contratto se i genitori/tutori non forniranno il materiale richiesto per poter rappresentare il minore. Il materiale richiesto consiste nell’aggiornare misure e foto (anche da telefonino) ogni mese inviate tramite il link fornito via email ad iscrizione avvenuta. Non ci saranno solleciti da parte dell’Agenzia per ottenere aggiornamenti, è compito esclusivo del genitore/tutore provvedere a quanto richiesto.

 

 

3 Compensi

L’Agenzia si impegna per tutta la durata del contratto alla ricerca di incarichi a favore degli iscritti. Ogni volta che un iscritto verrà selezionato per un lavoro, l’Agenzia potrà eventualmente inoltrare ai genitori/tutori anche un contratto di prestazione occasionale con i dovuti dettagli. Se i genitori/tutori accetteranno la collaborazione proposta, alle condizioni indicate nel contratto di prestazione occasionale, dovranno restituire alla Società per email e/o fax, e nel termine dalla stessa indicato, in contratto compilato e debitamente firmato.

 

L’eventuale rinnovo o estensione dei diritti di ogni singolo lavoro svolto con la Società ClassEvolution srls, sarà comunque gestito dalla stessa, anche dopo la cessazione eventuale della collaborazione tra le parti.

I compensi pattuiti per ogni singolo lavoro saranno di regola corrisposti direttamente ai genitori/tutori da parte dei clienti, al lordo delle trattenute di legge e dei contributi previdenziali ove dovuti.

Tutte le commissioni dell’Agenzia sono calcolate sul lordo (IVA esclusa) dal compenso pattuito con il cliente.

I genitori/tutori, al ricevimento degli stessi, verseranno all’Agenzia tramite bonifico bancario la percentuale di competenza pari al 20% del compenso lordo incassato (IVA esclusa).

Nei casi eccezionali in cui il cliente richieda che sia l’Agenzia ad erogare il pagamento, l’accredito avverrà tramite bonifico bancario al netto delle trattenute e con le decadenze indicate nella tabella sottostante.

 

Periodo Pagamenti modelli/attori  
Mese di FEBBRAIO Verranno saldati i lavori di settembre, ottobre, novembre, dicembre (si intendono i lavori già saldati dai clienti)
Mese di GIUGNO Verranno saldati i lavori di gennaio, febbraio, marzo, aprile (si intendono i lavori già saldati dai clienti)
Mese di OTTOBRE Verranno saldati i lavori di maggio, giugno, luglio, agosto (si intendono i lavori già saldati dai clienti)

 

Il pagamento dei compensi da parte della Società è subordinato al ricevimento del saldo da parte dei clienti.

Per nessuna ragione l’Agenzia si accollerà l’erogazione del compenso prima di averlo incassato dal cliente. Le eventuali spese di trasferta restano a carico dei genitori/tutori salvo che si sia contrattualmente convenuto diversamente.

Se alla scadenza concordata l’Agenzia non avrà ricevuto il saldo da parte del cliente, il pagamento ai genitori/tutori slitterà al periodo successivo (come indicato nella tabella esemplificativa che precede), fatta salva l’ipotesi di mancato pagamento del cliente per intervenuto fallimento e/o altra procedura concorsuale e, in tale ipotesi, l’Agenzia si impegna a versare ai genitori/tutori, nella misura del 50%, solo l’eventuale importo che le verrà attribuito nell’ambito della procedura concorsuale nella quale sarà intervenuta.

 

4 Obblighi, divieti e limitazioni di responsabilità

Il genitore/tutore dichiara che il materiale fotografico consegnato all’Agenzia è a disposizione di quest’ultima per i servizi e le finalità di cui al punto 1. Del presente accordo ed assume in capo a sé ogni responsabilità in caso di eventuali contestazioni riguardanti il copyright delle immagini e/o eventuali dissensi all’utilizzo da parte di fotografi, staff e aziende coinvolte nella creazione delle immagini/video, mandando assolta e tenendo indenne l’Agenzia da ogni responsabilità e/o pretese di terzi.

– L’adesione all’opzione (con accettazione di fornire disponibilità di uno o più giorni specifici ai clienti finali) dopo il casting equivale alla propria dichiarazione di disponibilità nei confronti di un lavoro ed andrà confermata formalmente nel caso in cui il minore sarà prescelto. In tal caso la conferma di disponibilità sarà vincolante e non potrà essere disdettata se non per cause di forza maggiore certificate.

– Qualora i genitori non adempiessero all’impegno, salvo che ciò dipenda da cause di forza maggiore certificate, corrisponderanno all’Agenzia, a titolo di penale per il danno cagionato una quota pari al 100% del compenso spettante all’Agenzia per l’incarico procurato e non adempiuto e si faranno totalmente carico di eventuali rivendicazioni da parte del cliente.

– I genitori/tutori dovranno tempestivamente informare l’Agenzia di eventuali cambi di residenza e/o recapiti telefonici, iban e dati bancari al fine di consentire l’adeguato svolgimento dell’attività di intermediazione.

– L’Agenzia a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere l’accordo di intermediazione e/o il contratto di prestazione occasionale procurato, ovvero di sospendere la prestazione nel caso di comportamenti scorretti dei genitori/tutori del minore nei confronti dell’Agenzia stessa o dei suoi clienti.

 

Sono ritenuti scorretti e quindi passibili di risoluzione e/o sospensione dell’accordo di intermediazione e/o del contratto di prestazione occasionale i seguenti comportamenti:

– non rispettare la priorità concessa all’Agenzia con la sottoscrizione del presente accordo come indicato al punto 2;

– conferire, allo scatto dell’esclusiva come descritto al punto 2 del presente accordo di intermediazione, analogo incarico ad altra agenzia e/o rappresentante in concorrenza sul territorio nazionale ed internazionale;

partecipare a casting e/o selezioni via internet e social, senza darne comunicazione all’agenzia;

– diffondere e/o cedere il materiale foto e video prodotto dall’Agenzia in forma di investimento per la rappresentazione del minore ad altra agenzia e/o rappresentante in concorrenza sul territorio nazionale ed internazionale;

– diffondere a terzi, con ogni mezzo di comunicazione, informazioni riservate (casting, numeri telefonici, ecc.);

– prendere contatti diretti con i clienti dell’Agenzia e/o fornire direttamente i propri recapiti telefonici e/o indirizzi email o altro materiale e/o strumento di comunicazione;

– dopo l’accettazione di prestazione occasionale, discutere e/o rinegoziare direttamente con il cliente il compenso pattuito e/o il rimborso spese previsto;

comunicare false generalità;

– reiterata mancata partecipazione ai casting per i quali è stata data la disponibilità del minore, senza informare l’Agenzia del sopravvenuto impedimento;

– tenere una condotta comunque lesiva dell’immagine dell’Agenzia nei confronti dei clienti, dei suoi iscritti e/o comunque terzi;

 

Qual ora, a seguito di uno o più comportamenti scorretti di cui sopra, la Società non abbia potuto svolgere la propria attività di intermediazione/promozione e non abbia potuto percepire il suo compenso, è prevista a carico dei genitori/tutori una penale pari al 20% del compenso lordo sul lavoro prestato, oppure una penale pari al 50% del compenso spettate all’Agenzia per l’incarico procurato e non adempiuto.

Nel caso in cui i genitori/tutori cedessero il materiale prodotto, procurato e a carico dell’Agenzia ad agenzie e/o rappresentanti in concorrenza alla stessa sul territorio nazionale ed internazionale, sarà emessa sottoforma di penale ed acquisto del materiale già usufruito per scopo diverso da quello accordato, la fattura a nome dei genitori/tutori del minore pari al valore dell’investimento effettuato dall’Agenzia per la promozione del minore, ovvero di €250,00+IVA (valore del servizio foto/video eseguito a carico dell’Agenzia).

 

5 Casting, contratto di prestazione occasionale e penale

Al fine di consentire alla Società di svolgere compiutamente il proprio compito nell’interesse di tutti i propri iscritti, i genitori/tutori che riceveranno la richiesta di partecipazione da un casting, dovranno comunicare tempestivamente la disponibilità o meno del minore alla
partecipazione e la disponibilità all’eventuale lavoro. Dopo la partecipazione al casting, l’Agenzia raccoglierà dai genitori/tutori la disponibilità del minore per il lavoro e, in caso di scelta definitiva del cliente, invierà tutte le informazioni relative al lavoro da svolgere, in particolare ruolo del bambino, periodo indicativo di svolgimento,

 

località, durata e compenso (vedi art. 4 che precede).
Con la sottoscrizione del contratto di prestazione occasionale i genitori/tutori si obbligano all’adempimento della prestazione alle condizioni nello stesso descritte.
In caso di recesso e/o mancato adempimento, i genitori/tutori dovranno corrispondere all’Agenzia a titolo di penale, una somma pari al 50% del compenso spettante all’Agenzia per l’incarico procurato e non adempiuto. La penale non viene applicata se il recesso e/o mancato
adempimento è dipeso da terzi (es. annullamento del lavoro da parte del cliente) o da forza maggiore (es. motivi di salute).
Se nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione del contratto di prestazione occasionale e l’inizio del lavoro sopravvengono cambiamenti, anche temporanei di fisionomia del bambino (es. caduta denti, taglio capelli, cambiamento repentino di peso, abrasioni, cicatrici) tali da poter impedire il corretto adempimento della prestazione, i genitori/tutori dovranno informare tempestivamente la Società, pena l’inadempimento del contratto e l’applicazione delle sanzioni/conseguenze sopra descritte.

 

  1. Limitazione di responsabilitàLe parti concordano che la Società non sarà mai ritenuta responsabile nei confronti del bambino e/o del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, in caso di:
    – diffusione, manipolazione o sfruttamento delle immagini o eventuali lesioni dei diritti dell’immagine da parte di terzi non autorizzati;
    – infortuni o incidenti di ogni genere eventualmente verificatisi prima, durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni (risponderà direttamente il cliente con assicurazione propria e/o assicurazione della location scelta come set per il lavoro);
    – ritardi nello svolgimento dei lavori procacciati imputabili al cliente;
    – annullamento dei lavori;
    – sopravvenute variazioni richieste dal cliente rispetto a quanto dichiarato e proposto in sede di conferma del lavoro;
    – cancellazione del casting o del lavoro da parte del cliente.
    I genitori/tutori rispondono direttamente della mancata, ritardata e/o contestata prestazione, mandando assolta e manlevando la Società da ogni responsabilità nei confronti dei clienti e/o dei terzi e da ogni richiesta di risarcimento anni, ivi compresi i costi per il rifacimento
    del lavoro mancato e/o contestato (vedi art. 6 che precede).
    In caso di variazione richieste dal cliente rispetto a quanto dichiarato e proposto in sede di conferma del lavoro i genitori/tutori potranno
    revocare l’adesione al lavoro precedentemente prestata.

 

  1. Privacy
    La Società è la responsabile del trattamento dei dati personali del minore, che i genitori autorizzano tramite il presente accordo. L’Agenzia si impegna a effettuare il trattamento nel pieno rispetto delle norme vigenti.
    Ai sensi e per gli effetti dell’articolo del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche “Regolamento” o “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 s.m.i.
    I genitori/tutori si impegnano a non divulgare notizie, dati o informazione di cui siano venuti a conoscenza in relazione agli incarichi procurati al minore dalla Società. I genitori/tutori sollevano altresì la Società da ogni incombenza economica e da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi per i danni al patrimonio dei genitori/tutori e/o all’immagine del minore.

 

 

8 Foro Competente

Per la risoluzione di qualunque controversia, che dovesse sorgere con riferimento o in dipendenza del presente accordo, sarà competente il Foro di Milano.

 

9. Normativa applicabile
Per quanto non previsto dal resente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle disposizioni del Codice Civile e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. Il presente accordo è redatto in 3 (tre) pagine.

Secured By miniOrange